Da "30Giorni" giugno 2013
La Cassazione ha dichiarato che la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale costituisce illecito, poiché l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa x le attività libero-professionali, non preclude all’organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza. Per i Giudici la réclame informativa dovrebbe essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non equivoca, ingannevole o denigratoria.
da Circolare n. 8/2014 del 20.11.2014 la F.N.O.V.I.
La circolare si rende necessaria, al fine di fornire una risposta ai numerosi quesiti pervenuti circa la possibilità per i veterinari di indicare e divulgare i titoli e le specializzazioni professionali, i percorsi formativi, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni: la FNOVI chiarisce che nessun rilievo potrà essere mosso dall’Ordine ove accertata la veridicità dell’informazione.
La materia della pubblicità sanitaria è stata profondamente modificata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 04/08/2006, demandando agli Ordini il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.
da Notizie Anmvi 20 gennaio 2015
L'Antitrust ha pubblicato il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie; si tratta di un provvedimento che andrà a modificare gli interventi dell'Autorità in caso di azioni pubblicitarie contrarie alle norme del Codice del Consumo. Il Regolamento- sottoposto a pubblica consultazione- riguarda in particolare la pubblicità del professionista, inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivita' professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista"; il professionista rientra nel campo di intervento dell'Antitrust anche quando agisce da "operatore pubblicitario", cioè come committente del messaggio pubblicitario e il suo autore (quando non identificabile, l'Antritust si rivolge al proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario é diffuso).Dalle istanze di intervento- promosse da chiunque abbia motivo di ritenere scorretta una pubblicità- fino all'eventuale provvedimento finale, il documento dettaglia tutte le fasi di istruttoria, ispezioni e audizioni comprese, fino agli impegni vincolanti in caso di dichiarata pubblicità ingannevole. Tratto caratterizzante del Regolamento è il rapporto diretto fra l'Autorità e il professionista oggetto di istanza e di istruttoria. Prima dell'avvio dell'istruttoria vera e propria, ad eccezione dei casi di particolare gravità, l'Autorità può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion). Nella comunicazione al professionista di avvio dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, l'Antitrust individua i profili di gravità e urgenza della pubblicità scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, l'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire memorie e ancor prima di svolgere audizioni. Il professionista - entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Al termine dell'istruttoria, in caso di illeceità del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale, l'Antitrust può disporre dei propri strumenti di intervento, compresa la sanzione pecuniaria.
Da "30Giorni" settembre 2011
La manovra bis, ora legge dello Stato (Legge n. 148 del 14/09/11), affida agli Ordini professionali il seguente principio: “La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”. Il principio così espresso lo si ritrova nelle Linee guida FNOVI sulla pubblicità sanitaria, in attuazione dell’art. 54 del Codice Deontologico.
Già dal 2006, in base alla Legge Bersani, non si può vietare di pubblicizzare “i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi della prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall’Ordine”. Essendo il capo al singolo l’onere di applicare correttamente le leggi e la deontologia, è il veterinario a comunicare all’Ordine il messaggio pubblicitario che intende proporre. L’iscritto autocertifica, sotto la sua personale responsabilità, la veridicità del messaggio pubblicitario (per quanto concerne i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni). Non ai fini del nulla osta, ma della verifica deontologica prevista dalla Legge Bersani. In caso di non rispondenza, l’Ordine potrà intervenire anche disciplinarmente.
Diverso è il caso dell’autorizzazione amministrativa, richiesta in alcuni casi dagli enti territoriali, ad esempio per le “pubbliche affissioni” o per ricorso alla segnaletica stradale-direzionale.
L’iscritto può anche richiedere all’Ordine una valutazione preventiva e precauzionale sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontologico. Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite Internet, il veterinario è tenuto a comunicare all’Ordine di aver attivato il sito, dichiarandone la conformità alle previsioni deontologiche. Ricordiamo che il sito web del medico o della struttura veterinaria non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetto “banner” e pop-up) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche, alimentari o di dispositivi medici legati all’esercizio dell’attività professionale; inoltre è vietato l’inserimento di link a siti di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici; non è consentita nemmeno la pubblicizzazione e la vendita di prodotti, dispositivi, strumenti ed ogni altro bene o servizio.
Da comunicazione Fnovi del 30/10/07 (prot. E 710/07):
L’intera materia della pubblicità sanitaria è assoggettata alle nuove disposizioni introdotte con il Decreto Bersani* con la conseguente abrogazione sia del preventivo nulla osta dell’Ordine sia della successiva autorizzazione del Sindaco.
All’Ordine compete vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dai rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell’interesse dell’utenza.
* La Legge n. 248 del 04/08/2006 stabilisce che sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
Art. 48 Codice Deontologico approvato il 17/12/06:
Al vet. è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l’onorario ed i costi complessivi delle prestazioni.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.
E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.
da Notizie Anmvi 21 luglio 2014
Anche il professionista, come ogni consumatore, può richiedere l'intervento dell'Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito le istruzioni, pubblicando il 15 luglio scorso l'apposito Regolamento. La segnalazione (istanza di intervento) potrà avvenire, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), ai sensi del Decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145 sulla pubblicità ingannevole ovvero di pratiche commerciali che si ritengano scorrette, ai sensi del Codice del Consumo (D. L.vo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni).
Il professionista- Per la normativa di riferimento, il «professionista» è un "operatore pubblicitario", che "agisce nel quadro della sua attività professionale", instaurando una "pratica commerciale" con il consumatore (vendita di qualsiasi bene o servizio); nell'ambito della sua attività pubblicitaria è tenuto alla diligenza professionale (il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista) e a non incorrere in pratiche sleali come "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori" oppure esercitare "indebito condizionamento". L'istanza di intervento: deve contenere, oltre alle generalità del soggetto segnalato, tutti gli elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica commerciale oggetto dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o servizio interessato. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale.
Delibera AGCM 5 giugno 2014, n.24955 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (www.agcm.it/normativa/consumatore/7123-delibera-agcm-5-giugno-2014-n24955-regolamento-sulle-procedure-istruttorie-in-materia-di-pubblicita-ingannevole-e-comparativa-pratiche-commerciali-scorrette-violazione-dei-diritti-dei-consumatori-nei-contratti-clausole-vessatorie.html