da 30Giorni/maggio 2015
Seppure a fasi alterne, forse anche a causa del periodo di stagnazione economica che stiamo vivendo, le richieste di opinamento parcelle sono aumentate e non di poco. A differenza del passato, dove il parere spesso era richiesto per la semplice verifica di un corretto conteggio, ora invece le richieste di liquidazione sono praticamente tutte correlate a situazioni di contenzioso in essere, anche se non ancora in fase di giudizio. Ma è ancora possibile per l’Ordine, a seguito dell’emanazione del Dm 20 luglio 2012, n. 140, procedere alla liquidazione delle parcelle su richiesta dell’iscritto al fine dell’emissione di un decreto ingiuntivo, o su istanza del Giudice in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ex art. 2233 del Codice Civile? Appare utile richiamare il contenuto della Circolare Fnovi n. 1/2013, dove si era evidenziato che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente era di fatto decaduta per il professionista la possibilità di poter recuperare un proprio credito giovandosi dell’emissione di un decreto di ingiunzione (art. 633 e seguenti del codice di procedura civile) con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale. Essendo l’opinamento lo strumento mediante il quale l’Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale, l’abolizione di quest’ultima colpiva conseguentemente la descritta funzione: il ricorso al procedimento monitorio per l’emissione di un decreto ingiuntivo a seguito dell’abrogazione delle tariffe legalmente approvate è possibile solo nel caso in cui il professionista può dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l’accordo siglato con il cliente. Facendo i dovuti distinguo che derivano dalla considerazione che i veterinari non sono assoggettati ad una tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative), le conclusioni esposte sono state avvalorate in numerosi pronunciamenti giudiziari. A conclusioni non dissimili è giunto anche il Consiglio Nazionale Forense che in una sua informativa (Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti) ha evidenziato che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del Dl n. 1/2012 (cd. CresciItalia) non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico configuri una ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sarà stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile e, considerato che detta norma non ha subito alcuna modifica, al Consiglio Direttivo dell’Ordine spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso. Per il Cnf il parere rilasciato ai sensi dell’art. 2233 del codice civile, a differenza di quello previsto dal codice di procedura civile, è svincolato dall’esistenza della tariffa professionale. Tuttavia tale parere - che potrà essere richiesto sia dal Giudice che direttamente dal professionista – non potrà configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa) bensì come un parere idoneo a supportare il Giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere quindi non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì fornirà indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa. A conclusione di questa analisi deve ricordarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui le controversie che insorgessero in materia di opinamento delle parcelle sono di competenza del Giudice amministrativo: il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo che implica una valutazione di congruità della prestazione e, in quanto tale, deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate in relazione ai procedimenti amministrati (per tutte vedi Tar Lazio con la sentenza 10 gennaio 2012, n.196; Tar Veneto con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 183). In altre parole il Consiglio dell’Ordine, ricevuta la richiesta di opinamento della parcella da parte del professionista, dovrà agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina il procedimento amministrativo nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Da Circolare FNOVI n. 1/17.01.13
La FNOVI è stata raggiunta da numerose richieste di chiarimenti a proposito dell’incidenza dell’abrogazione del sistema tariffario sull’impianto di recupero crediti giudiziale del professionista, finora fondato sulla possibilità di giovarsi della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione – disciplinato dagli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile – con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale.
La norma del decreto “liberalizzazioni”, che ha abolito le tariffe professionali eliminandole dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, ha provocato una serie di dubbi interpretativi. L’abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell’art. 2233 del Codice Civile; la norma civilistica infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. pattuizione fra le parti; 2. tariffe/usi; 3. definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe induce a ritenere che in assenza dell’accordo si possa fare ricordo solo alla liquidazione giudiziale. Prima il professionista che non era stato pagato dal cliente aveva la possibilità di farsi vidimare la parcella dal proprio Consiglio dell’Ordine: questo documento costituiva immediatamente un titolo per richiedere il credito a mezzo procedimento d’ingiunzione. Oggi, in ragione dell’abolizione delle tariffe e di ogni riferimento alle stesse contenute nei vari codici, leggi e regolamenti, il professionista perde il privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Abrogate le tariffe, poiché i nuovi parametri appaiono destinati solo alla liquidazione operata da parte del giudice in carenza di contratto col cliente, il professionista perde il provvedimento dal quale derivare l’iniziale quantificazione del proprio compenso. Pertanto la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto forma di parcella) non riveste più il valore di prova scritta privilegiate; ora che le tariffe sono state abrogate, il professionista non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto (e non con la mera produzione della sua parcella) il suo credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633 n. 1 Codice di procedura civile.
Il professionista che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà quindi d’ora innanzi allegare alla domanda d’ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del Codice Civile per provare l’incarico ricevuto e la pattuizione sull’entità del relativo compenso. Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare l’entità delle prestazioni del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali. Venendo meno la tariffa professionale viene meno la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il virtù dell’art. 11 delle preleggi, il quale prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire” e “non ha effetto retroattivo”, i Consigli degli Ordini potranno ancora opinare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto “liberalizzazioni” e per i quali non sia stato previamente concordato il compenso