Da Circolare FNOVI n. 1/17.01.13
La FNOVI è stata raggiunta da numerose richieste di chiarimenti a proposito dell’incidenza dell’abrogazione del sistema tariffario sull’impianto di recupero crediti giudiziale del professionista, finora fondato sulla possibilità di giovarsi della tutela accelerata del procedimento di ingiunzione – disciplinato dagli art. 633 e seguenti del codice di procedura civile – con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale.
La norma del decreto “liberalizzazioni”, che ha abolito le tariffe professionali eliminandole dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, ha provocato una serie di dubbi interpretativi. L’abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell’art. 2233 del Codice Civile; la norma civilistica infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. pattuizione fra le parti; 2. tariffe/usi; 3. definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe induce a ritenere che in assenza dell’accordo si possa fare ricordo solo alla liquidazione giudiziale. Prima il professionista che non era stato pagato dal cliente aveva la possibilità di farsi vidimare la parcella dal proprio Consiglio dell’Ordine: questo documento costituiva immediatamente un titolo per richiedere il credito a mezzo procedimento d’ingiunzione. Oggi, in ragione dell’abolizione delle tariffe e di ogni riferimento alle stesse contenute nei vari codici, leggi e regolamenti, il professionista perde il privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Abrogate le tariffe, poiché i nuovi parametri appaiono destinati solo alla liquidazione operata da parte del giudice in carenza di contratto col cliente, il professionista perde il provvedimento dal quale derivare l’iniziale quantificazione del proprio compenso. Pertanto la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto forma di parcella) non riveste più il valore di prova scritta privilegiate; ora che le tariffe sono state abrogate, il professionista non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto (e non con la mera produzione della sua parcella) il suo credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633 n. 1 Codice di procedura civile.
Il professionista che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà quindi d’ora innanzi allegare alla domanda d’ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del Codice Civile per provare l’incarico ricevuto e la pattuizione sull’entità del relativo compenso. Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare l’entità delle prestazioni del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali. Venendo meno la tariffa professionale viene meno la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il virtù dell’art. 11 delle preleggi, il quale prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire” e “non ha effetto retroattivo”, i Consigli degli Ordini potranno ancora opinare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima dell’entrata in vigore del decreto “liberalizzazioni” e per i quali non sia stato previamente concordato il compenso
Al fine di ottenere l’opinamento delle parcelle, si ricorda ai colleghi che è necessario:
Per le parcelle approvate verrà emessa un’attestazione di opinamento sottoscritta dal Presidente.
La Cassazione ha stabilito (ordinanza 6534/2008) che le controversie sugli onorari professionali spettano al TAR.
Quando un privato avvia un contenzioso in relazione al parere di congruità espresso dal Consiglio dell’Ordine sulla liquidazione degli onorari di un iscritto, allora l’ultima parola spetta al Tribunale amministrativo.
La decisione si fonda sulla natura di ente pubblico del Consiglio dell’Ordine e sulla natura di atto amministrativo del parere.
Infatti la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insista per la tutela risarcitoria.